Articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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10 gennaio 2002
Art. 106. (L)
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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