Articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 91Articolo 93
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10 gennaio 2002
Art. 92. (L)
Edifici di speciale importanza artistica
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 16) 1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprieta', restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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