Articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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10 gennaio 2002
Art. 95. (L)
Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20) 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e' punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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