Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 74Articolo 76
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10 gennaio 2002
Art. 75. (L)
Mancanza del certificato di collaudo
(legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) 1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.


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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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