Articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 34 terArticolo 36
Versione
10 gennaio 2002
>
Versione
5 febbraio 2003
>
Versione
11 dicembre 2016
Art. 38. (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non
sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia e' notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui ((all'articolo 23, comma 01)) , in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
Entrata in vigore il 11 dicembre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente