Articolo 124 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 123Articolo 125
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10 gennaio 2002
Art. 124. (L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all' articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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