Art. 124. (L)
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all' articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Limiti ai consumi di energia
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all' articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.