Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 62Articolo 59
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10 gennaio 2002
Art. 63. (L)
Opere pubbliche 1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all' articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994 , dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544 , dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145 .
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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