Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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10 gennaio 2002
Art. 28. (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.


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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis"
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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