Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 36 bisArticolo 41
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Art. 37. (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformita' dalla
segnalazione certificata di inizio attivita'
(art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10 della legge n. 47 del 1985) 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' comporta la sanzione pecuniaria pari al ((triplo)) dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a ((l.032 euro)) .
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonche' dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105 .
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro .
6. La mancata segnalazione certificata di inizio attivita' non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo 36-bis.
Entrata in vigore il 28 luglio 2024
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