Articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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Art. 32. (L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) 1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al
progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialita' ricorre
esclusivamente quando si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio
assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle
che incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 MAGGIO 2024, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2024, N. 105)) .
Entrata in vigore il 28 luglio 2024
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