Articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 48Articolo 49
Versione
10 gennaio 2002
Art. 53. (L)
Definizioni
(legge 5 novembre 1971, n. 1086,
art. 1, primo, secondo e terzo comma) 1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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