Art. 135. (L)
Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37) 1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 , si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Applicazione
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37) 1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052 , si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.