Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 44Articolo 46
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10 gennaio 2002
Art. 51. (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50) 1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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