Articolo 133 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 132Articolo 134
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10 gennaio 2002
Art. 133. (L)
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 35;
decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2002
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