Articolo 103 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
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10 gennaio 2002
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15 settembre 2020
Art. 103. (L)
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 29) 1. Nelle localita' di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita' delle presenti norme. ((Ai fini dell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis)) .
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Entrata in vigore il 15 settembre 2020
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