Art. 16. Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato 1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilita' di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalita' statutarie.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in piu' regioni la nomina e' effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa e' effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.
3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica.
4. La Regione, quale autorita' governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile .
5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalita' giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.
Nota all' art. 16, comma 4 :
- L' art. 25 del codice civile , reca testualmente:
"Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori".
- L' art. 27 del codice civile , reca testualmente:
"Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare".
Nota all'art. 16, comma 5:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , si veda in note alle premesse.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in piu' regioni la nomina e' effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa e' effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.
3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica.
4. La Regione, quale autorita' governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile .
5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalita' giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 . Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.
Nota all' art. 16, comma 4 :
- L' art. 25 del codice civile , reca testualmente:
"Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori".
- L' art. 27 del codice civile , reca testualmente:
"Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare".
Nota all'art. 16, comma 5:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , si veda in note alle premesse.