2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e' esclusa:
a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico;
b) nel caso in cui l'entita' del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalita' e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di verificata inattivita' nel campo sociale da almeno due anni;
d) nel caso risultino esaurite o non siano piu' conseguibili le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessita' delle attivita' svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'istituzione puo' comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attivita' nel campo sociale e il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalita' identiche o analoghe.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attivita' e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo puo' deliberare la modifica delle finalita' statutarie in altre finalita' il piu' possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalita' di cui al comma 4.
6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresi' a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attivita' delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.
7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalita' e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all' articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.
Nota all'art. 5, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1990, veda in note alle premesse.
Nota all' art. 5, comma 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 88, comma 2 e' il seguente:
"2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie locali.".