Art. 3. Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni 1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all' articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall' articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
Note all'art. 3, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, si veda in note alle premesse.
- L'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/1998 , reca:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione , sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1, opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all' art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.".
Note all'art. 3, comma 2:
- L'art. 91 della citata legge n. 6972/1890 , reca:
"Art. 91. - Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:
1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.".
- L' art. 40, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , cosi' dispone:
"Art. 40. - Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti.".
2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall' articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 , vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
Note all'art. 3, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, si veda in note alle premesse.
- L'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/1998 , reca:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione , sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1, opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all' art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.".
Note all'art. 3, comma 2:
- L'art. 91 della citata legge n. 6972/1890 , reca:
"Art. 91. - Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70:
1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti.
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.".
- L' art. 40, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , cosi' dispone:
"Art. 40. - Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti.".