Articolo 64 - Progetto Accordo
Articolo 63Articolo 65
Versione
7 agosto 1988
Articolo 64
Esclusione
Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente funzionamento del presente accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro da l'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Entrata in vigore il 7 agosto 1988
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