Articolo 2 del Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18
Articolo 1
Versione
7 febbraio 1986
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Entrata in vigore il 7 febbraio 1986
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