Articolo iii - Accordo della Legge 23 novembre 1966, n. 1167
Articolo iiArticolo iv
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20 gennaio 1967
Articolo III

1) I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate, ai sensi
del paragrafo 2) dell'articolo II di questo Accordo, possono essere iniziati in qualsiasi momento, sempreche':
a) lo Stato Contraente al quale sono stati concessi i diritti
specificati nel paragrafo 1) dell'articolo II abbia designato per
iscritto un'impresa, e
b) che lo Stato Contraente che concede tali diritti abbia
autorizzato l'impresa designata ad iniziare i servizi aerei.
2) Subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi 3) e 4) del
presente articolo, e a quanto previsto nello articolo VIII del presente Accordo, lo Stato Contraente che accorda questi diritti concedera' senza indugio la suddetta autorizzazione per il servizio aereo internazionale.
3) Ciascuno Stato Contraente ha il diritto di richiedere
all'impresa designata dell'altro Stato Contraente di fornire le prove che essa e' in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti del rispettivo Stato Contraente per l'esercizio del traffico aereo internazionale.
4) Ciascuno Stato Contraente puo' impedire l'esercizio dei diritti concessi nell'articolo II del presente
Accordo a qualsiasi impresa designata dall'altro Stato Contraente, ove tale impresa non sia in grado di provare, se richiesta, che una parte essenziale della proprieta' ed il controllo effettivo di detta impresa sono nelle mani di cittadini o enti dell'altro Stato Contraente, o di questo medesimo.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1967