Articolo ii - Accordo della Legge 23 novembre 1966, n. 1167
Articolo iArticolo iii
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20 gennaio 1967
Articolo II

1) Allo scopo di consentire che l'impresa designata possa operare i
servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 2), ciascuno Stato Contraente garantira' all'altro Stato Contraente:
a) il diritto di volare senza fare scalo nel territorio
dell'altra Parte Contraente;
b) il diritto di fare scali nel proprio territorio per fini non commerciali;
c) il diritto di fare scali nei punti del proprio territorio
specificati nelle rotte stabilite ai sensi del paragrafo 2) per imbarcare o sbarcare a fini commerciali passeggeri, posta e/o merci.
2) Le rotte sulle quali le imprese designate dei due Stati
Contraenti saranno autorizzate ad esercitare i servizi aerei internazionali sono quelle che risultano nella "Tabella delle Rotte" annessa a questo Accordo.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1967