Articolo 3 del Decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254
Articolo 2Articolo 4
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27 settembre 2000
Art. 3. Studi privati 1. All' articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , introdotto dall' articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall' articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali".
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 15-quinquies, del citato decreto legislativo n. 502/1992 , come introdotto dall' art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 , si veda in nota all'art. 4.
- Per il testo dell'art. 72, comma 11, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448 , si veda in nota all'art. 1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, concerne "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attivita' libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale".
Entrata in vigore il 27 settembre 2000
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