Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577

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      • Articolo 1
        Art. 1.
        VITTORIO EMANUELE III

        PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

        RE D'ITALIA

        Visti l' art. 5 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641 , in virtu' del quale il Governo del Re fu autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le norme di carattere legislativo sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle sue opere di integrazione, nonche' quelle sulle stesse materie contenute in decreti emanati in virtu' dell' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , con facolta' di introdurvi quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie, posteriormente alla pubblicazione del precitato R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 641 ;

        Udito il parere del Consiglio di Stato;

        Sentito il Consiglio dei Ministri;

        Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

        Abbiamo decretato e decretiamo:

        E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche, emanate in virtu' dell' art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sulla istruzione elementare, post-elementare, e sule sue opere di integrazione, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

        Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI

        VITTORIO EMANUELE.

        Mussolini - Fedele.

        Visto, il Guardasigilli: Rocco.

        Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1928 - Anno VI

        Atti del Governo, registro 271, foglio 4. - Sirovich.

      • Testo Unico-Tabelle del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577

        Tabelle annesse al testo unico.

        Tabella A (art. 9).

        CONCORSO ALLE SPESE

        PER I LOCALI DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.


        a) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
        dei Provveditorati di Roma, Napoli, Milano, Torino,
        Venezia, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Genova,
        Ancona, Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10,000
        b) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
        dei Provveditorati di Aquila, Cosenza, Cagliari . . . » 6,000
        c) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
        dei Provveditorati di Trento, Perugia, Potenza,
        Campobasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,000



        Tabella B (articoli 10 e 12).



        PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.

        Numero dei posti

        Ispettori centrali (grado 6°) . . . . . . . . . . . . . . n. 6
        Ispettori scolastici (grado 7°, 8° e 9°) . . . . . . . . » 260
        Direttori didattici governativi (grado 10°) . . . . . . . » 1710




        Tabella C (art. 45).

        ORGANICO DELLE SCUOLE DI METODO PER L'EDUCAZIONE MATERNA.



        1° Una direttrice, incaricata dell'insegnamento d'igiene e
        pedagogia infantile (posto di ruolo);

        2° Un insegnante di religione, lingua italiana, storia e
        geografia (posto di ruolo);

        3° Un insegnante di plastica e disegno (posto di ruolo);

        4° Un insegnante di canto (per incarico);

        5° Un insegnante di matematica e scienze naturali (per incarico);

        6° Una insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per
        incarico);

        7° Una o piu' insegnanti di classi preparatorie infantili (posti
        di ruolo).

        N.B. - Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicate:

        1° Direttrice: stipendio iniziale e aumenti periodici stabiliti
        dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , per il settimo grado del personale appartenente al gruppo A;

        2° Insegnante di religione, italiano, storia e geografia;

        3° Insegnante di plastica e disegno:

        straordinario: stipendio stabilito dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo A;

        ordinario di 2ª classe: fino a 10 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo A;

        ordinario di 1ª classe: con piu' di 15 anni, stipendio stabilito per il nono grado del personale appartenente al gruppo A;

        4°, 5°, 6° Insegnante di canto, insegnante di matematica e
        scienze naturali, insegnante di economia domestica e lavori donneschi: retribuzione per ore, come pei supplenti di scuola media compresi nella lettera b) della tabella 6, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1654 ;

        7° Insegnante di classi preparatorie infantili:

        straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre
        1923, n. 2395 , per il dodicesimo grado del personale appartenente al gruppo B;

        ordinario di 2ª classe: fino a 11 anni, stipendio stabilito per
        l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo B;

        ordinario di 1ª classe: con piu' di 11 anni, stipendio
        stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo B.




        Tabella D (art. 62).

        TABELLA della percentuale per ogni 100 lire di spesa organica legale dovuta ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per concorsi e rimborsi scolastici a carico dello Stato.

        Parte di provvedimento in formato grafico

        Tabella E (art. 117).

        TASSE PER I CONCORSI MAGISTRALI E PER I CERTIFICATI DI SERVIZIO.



        Tassa di ammissione ai concorsi per posti di maestri elementari
        dei ruoli dipendenti dal Regio provveditorato. . . . . . . L. 25
        (Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti morali
        hanno facolta' di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi da esse indetti, in misura non superiore a quella suindicata).

        Tassa per ogni certificato di servizio rilasciato ai
        maestri elementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10

        ((5))

        Tabella F (articoli 62e 154).

        STIPENDI DEGLI INSEGNANTI.

        Parte di provvedimento in formato grafico

        Tabella G (art 179).

        PERSONALE DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO.


        Direttore (retribuzione L. 2500 annue) . . . . . . . . . . . . 1
        Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione
        L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
        Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione
        L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
        Assistente di tirocinio o segretario della scuola
        (retribuzione L. 1500 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . 1
        Bidello custode (retribuzione L. 800 annue) . . . . . . . . . 1
        ----
        Totale . . . 5
        ----


        Tabella H (art. 233).

        GRUPPI TECNICI.


        1° Assistenza all'infanzia, educazione delle madri, asili d'infanzia di iniziativa privata.

        2° Scuole libere di economia domestica e corsi di propaganda di igiene, pubblicazioni periodiche di igiene della casa e della scuola; propaganda per la pulizia nella scuola e nei pubblici edifici; lotta per mezzo della scuola contro l'alcoolismo e le altre malattie sociali.

        3° Opere di assistenza educativa agli anormali; educazione speciale dei minorati; biblioteche per i ciechi.

        4° Opere di assistenza educativa ai minorenni traviati e ai minorenni condannati con pena sospesa; pubblicazioni per la rieducazione morale dei carcerati; istruzioni e libri per la preparazione dei maestri dei luoghi di pena.

        5° Iniziative varie per il consolidamento della cultura degli ex allievi delle scuole primarie e popolari, scuole speciali e d'iniziativa privata; propaganda per la cultura professionale dei giovani operai; viaggi d'istruzione; ricreatori; scuole all'aperto; dopo-scuola; riorganizzazioni varie per migliorare i rapporti della scuola con le famiglie; opere di cultura, specialmente professionale, promosse da organizzazioni di mutilati.

        6° Biblioteche popolari; valorizzazione delle tradizioni popolari e della letteratura e arte di popolo; studi etnografici; mostre etnografiche.

        7° Iniziative per il miglioramento degli arredi scolastici e del materiale didattico; iniziative per la decorazione della scuola e le illustrazioni di libri scolastici e per i fanciulli; educazione musicale del popolo; discoteche ed in genere conservazione del tesoro musicale delle varie regioni italiane; biblioteche musicali popolari; teatri popolari.

        8° Cinematografia educativa: proiezioni luminose e valorizzazione scientifica mediante la visione; formazione di fototeche per uso delle scuole del popolo.

        9° Attivita' scientifica varia per la differenziazione educativa delle varie regioni d'Italia; pubblicazione di guide popolari per la migliore conoscenza dei tesori artistici e delle bellezze naturali delle varie regioni italiane; sport scolastico e pubblicazioni relative.

        10° Educazione fisica del popolo in rapporto allo spirito nazionale e militare.

        11° Iniziative per l'educazione economica del popolo; propaganda al risparmio e alla mutualita'; cooperative scolastiche; casse scolastiche; propaganda per la diffusione del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia.

        12° Educazione agraria; lezioni e corsi speciali di cultura agraria nelle scuole per gli adulti; propaganda per l'incremento della ricchezza nazionale agricola; igiene del contadino; istituzioni speciali, colonie-scuola per i giovani lavoratori; scuole di avviamento agricolo.

        13° Educazione dei marinai e dei pescatori; letteratura popolare relativa alla vita marinara; propaganda delle glorie marinare italiane; scuole speciali per il popolo delle marine.

        14° Valorizzazione delle piccole industrie mediante istruzione speciale dentro e fuori le scuole.

        15° Corsi di perfezionamento per maestri; concorsi a premio fra
        maestri; biblioteche magistrali.

        16° Patronati ed opere di assistenza dipendenti da essi; colonie montane e marine di fondazione privata.

        17° Assistenza educativa agli emigranti e finanziamento dei gruppi di azione per l'istruzione e l'assistenza agli emigranti; iniziative di associazioni nazionali per la difesa dell'italianita' all'estero.

        18° Pubblicazioni varie sulle opere integrative della scuola.




        Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

        Il Ministro per la pubblica istruzione:
        Fedele.

        --------------- AGGIORNAMENTO (5)
        Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...]
        6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17 , 117 e 204 e tabella E".
        Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.