Tabelle annesse al testo unico.
Tabella A (art. 9).
CONCORSO ALLE SPESE
PER I LOCALI DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.
a) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
dei Provveditorati di Roma, Napoli, Milano, Torino,
Venezia, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Genova,
Ancona, Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 10,000
b) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
dei Provveditorati di Aquila, Cosenza, Cagliari . . . » 6,000
c) Concorso annuo dello Stato alle spese per locali
dei Provveditorati di Trento, Perugia, Potenza,
Campobasso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,000
Tabella B (articoli 10 e 12).
PERSONALE ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.
Numero dei posti
Ispettori centrali (grado 6°) . . . . . . . . . . . . . . n. 6
Ispettori scolastici (grado 7°, 8° e 9°) . . . . . . . . » 260
Direttori didattici governativi (grado 10°) . . . . . . . » 1710
Tabella C (art. 45).
ORGANICO DELLE SCUOLE DI METODO PER L'EDUCAZIONE MATERNA.
1° Una direttrice, incaricata dell'insegnamento d'igiene e
pedagogia infantile (posto di ruolo);
2° Un insegnante di religione, lingua italiana, storia e
geografia (posto di ruolo);
3° Un insegnante di plastica e disegno (posto di ruolo);
4° Un insegnante di canto (per incarico);
5° Un insegnante di matematica e scienze naturali (per incarico);
6° Una insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per
incarico);
7° Una o piu' insegnanti di classi preparatorie infantili (posti
di ruolo).
N.B. - Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicate:
1° Direttrice: stipendio iniziale e aumenti periodici stabiliti
dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , per il settimo grado del personale appartenente al gruppo A;
2° Insegnante di religione, italiano, storia e geografia;
3° Insegnante di plastica e disegno:
straordinario: stipendio stabilito dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo A;
ordinario di 2ª classe: fino a 10 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo A;
ordinario di 1ª classe: con piu' di 15 anni, stipendio stabilito per il nono grado del personale appartenente al gruppo A;
4°, 5°, 6° Insegnante di canto, insegnante di matematica e
scienze naturali, insegnante di economia domestica e lavori donneschi: retribuzione per ore, come pei supplenti di scuola media compresi nella lettera b) della tabella 6, annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1654 ;
7° Insegnante di classi preparatorie infantili:
straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre
1923, n. 2395 , per il dodicesimo grado del personale appartenente al gruppo B;
ordinario di 2ª classe: fino a 11 anni, stipendio stabilito per
l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo B;
ordinario di 1ª classe: con piu' di 11 anni, stipendio
stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo B.
Tabella D (art. 62).
TABELLA della percentuale per ogni 100 lire di spesa organica legale dovuta ai Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, per concorsi e rimborsi scolastici a carico dello Stato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella E (art. 117).
TASSE PER I CONCORSI MAGISTRALI E PER I CERTIFICATI DI SERVIZIO.
Tassa di ammissione ai concorsi per posti di maestri elementari
dei ruoli dipendenti dal Regio provveditorato. . . . . . . L. 25
(Le Amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti morali
hanno facolta' di imporre, a loro profitto, tasse di ammissione ai concorsi da esse indetti, in misura non superiore a quella suindicata).
Tassa per ogni certificato di servizio rilasciato ai
maestri elementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10
((5))
Tabella F (articoli 62e 154).
STIPENDI DEGLI INSEGNANTI.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella G (art 179).
PERSONALE DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE DI METODO.
Direttore (retribuzione L. 2500 annue) . . . . . . . . . . . . 1
Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione
L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione
L. 2000 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Assistente di tirocinio o segretario della scuola
(retribuzione L. 1500 annue) . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bidello custode (retribuzione L. 800 annue) . . . . . . . . . 1
----
Totale . . . 5
----
Tabella H (art. 233).
GRUPPI TECNICI.
1° Assistenza all'infanzia, educazione delle madri, asili d'infanzia di iniziativa privata.
2° Scuole libere di economia domestica e corsi di propaganda di igiene, pubblicazioni periodiche di igiene della casa e della scuola; propaganda per la pulizia nella scuola e nei pubblici edifici; lotta per mezzo della scuola contro l'alcoolismo e le altre malattie sociali.
3° Opere di assistenza educativa agli anormali; educazione speciale dei minorati; biblioteche per i ciechi.
4° Opere di assistenza educativa ai minorenni traviati e ai minorenni condannati con pena sospesa; pubblicazioni per la rieducazione morale dei carcerati; istruzioni e libri per la preparazione dei maestri dei luoghi di pena.
5° Iniziative varie per il consolidamento della cultura degli ex allievi delle scuole primarie e popolari, scuole speciali e d'iniziativa privata; propaganda per la cultura professionale dei giovani operai; viaggi d'istruzione; ricreatori; scuole all'aperto; dopo-scuola; riorganizzazioni varie per migliorare i rapporti della scuola con le famiglie; opere di cultura, specialmente professionale, promosse da organizzazioni di mutilati.
6° Biblioteche popolari; valorizzazione delle tradizioni popolari e della letteratura e arte di popolo; studi etnografici; mostre etnografiche.
7° Iniziative per il miglioramento degli arredi scolastici e del materiale didattico; iniziative per la decorazione della scuola e le illustrazioni di libri scolastici e per i fanciulli; educazione musicale del popolo; discoteche ed in genere conservazione del tesoro musicale delle varie regioni italiane; biblioteche musicali popolari; teatri popolari.
8° Cinematografia educativa: proiezioni luminose e valorizzazione scientifica mediante la visione; formazione di fototeche per uso delle scuole del popolo.
9° Attivita' scientifica varia per la differenziazione educativa delle varie regioni d'Italia; pubblicazione di guide popolari per la migliore conoscenza dei tesori artistici e delle bellezze naturali delle varie regioni italiane; sport scolastico e pubblicazioni relative.
10° Educazione fisica del popolo in rapporto allo spirito nazionale e militare.
11° Iniziative per l'educazione economica del popolo; propaganda al risparmio e alla mutualita'; cooperative scolastiche; casse scolastiche; propaganda per la diffusione del credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia.
12° Educazione agraria; lezioni e corsi speciali di cultura agraria nelle scuole per gli adulti; propaganda per l'incremento della ricchezza nazionale agricola; igiene del contadino; istituzioni speciali, colonie-scuola per i giovani lavoratori; scuole di avviamento agricolo.
13° Educazione dei marinai e dei pescatori; letteratura popolare relativa alla vita marinara; propaganda delle glorie marinare italiane; scuole speciali per il popolo delle marine.
14° Valorizzazione delle piccole industrie mediante istruzione speciale dentro e fuori le scuole.
15° Corsi di perfezionamento per maestri; concorsi a premio fra
maestri; biblioteche magistrali.
16° Patronati ed opere di assistenza dipendenti da essi; colonie montane e marine di fondazione privata.
17° Assistenza educativa agli emigranti e finanziamento dei gruppi di azione per l'istruzione e l'assistenza agli emigranti; iniziative di associazioni nazionali per la difesa dell'italianita' all'estero.
18° Pubblicazioni varie sulle opere integrative della scuola.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.
--------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363 , convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 6) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...]
6° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 91, 95 e 96 della tabella, allegato A, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17 , 117 e 204 e tabella E".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° settembre 1929.