Art. 5.
Anzianita', classi e scatti di stipendio
1. Ai fini della determinazione del relativo trattamento economico, i docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia o tra ricercatori universitari, mantengono l'anzianita' di servizio gia' maturata.
2. Ai fini della determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e dei docenti a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato nelle suddette qualifiche vengono computati come anzianita' di servizio nel ruolo dei professori universitari di prima o di seconda fascia a tempo pieno, in coerenza con i criteri di determinazione del trattamento economico previsti dall'articolo 2, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
3. Ai fini del comma 2, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni, la progressione per classi e scatti e' biennale fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 , e triennale a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge.
4. Ai fini del computo dell'anzianita', i periodi di servizio presso la Scuola dei docenti a tempo pieno, dei docenti a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo indeterminato vengono valutati in applicazione della disciplina generale relativa ai professori e ai ricercatori universitari.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 , si veda nelle note alle premesse.
Anzianita', classi e scatti di stipendio
1. Ai fini della determinazione del relativo trattamento economico, i docenti a tempo pieno, scelti tra professori universitari di prima o seconda fascia o tra ricercatori universitari, mantengono l'anzianita' di servizio gia' maturata.
2. Ai fini della determinazione del trattamento economico dei docenti a tempo pieno, scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, e dei docenti a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato nelle suddette qualifiche vengono computati come anzianita' di servizio nel ruolo dei professori universitari di prima o di seconda fascia a tempo pieno, in coerenza con i criteri di determinazione del trattamento economico previsti dall'articolo 2, applicando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni.
3. Ai fini del comma 2, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 2011 e successive modificazioni, la progressione per classi e scatti e' biennale fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 , e triennale a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge.
4. Ai fini del computo dell'anzianita', i periodi di servizio presso la Scuola dei docenti a tempo pieno, dei docenti a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo indeterminato vengono valutati in applicazione della disciplina generale relativa ai professori e ai ricercatori universitari.
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 , si veda nelle note alle premesse.