Art. 10. Compiti degli investigatori incaricati 1. Gli investigatori incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il proprio incarico nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 348 del codice di procedura penale , gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonche' agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;
b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;
d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;
e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.
Nota all' art. 10 :
- L' art. 348 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 348 (Assicurazioni delle fonti di prova). - 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attivita' di indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuovi fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".
2. Salvo quanto previsto dall' articolo 348 del codice di procedura penale , gli investigatori incaricati dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:
a) accedere al luogo dell'incidente o dell'inconveniente, nonche' agli aeromobili civili coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;
b) avere accesso immediato ai registratori di volo e a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;
d) procedere all'audizione delle persone informate sui fatti;
e) accedere a qualsiasi informazione utile in possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e del gestore dell'aeroporto interessato.
Nota all' art. 10 :
- L' art. 348 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 348 (Assicurazioni delle fonti di prova). - 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro:
a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;
b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;
c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti a essa specificamente delegati a norma dell'art. 370 e tutte le attivita' di indagine che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi. In tal caso assicura le nuovi fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.
4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".