Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 aprile 1981 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 aprile 1981 |
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2022, n. 63Provvedimento: Proc. nr. R.G. 1324/2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI Ex Tribunale di Rossano SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, ha pronunciato, la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1324/2010 R.G.A.C. del ruolo generale degli affari contenziosi dell'ex Tribunale di Rossano, avente ad oggetto: regolamento di confini, e vertente TRA rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Garcea Controparte_1 elett.te domiciliata come in atti Parte attrice e rappresentati e difesi dall'Avv. Rosina Parte_1 Parte_2 Vennari, giusto mandato e memoria di costituzione di nuovo difensore depositati il …Leggi di più...
- D.P.R. n. 753/1980·
- incertezza soggettiva·
- usucapione·
- legge n. 1202/1968·
- regolamento di confini·
- CTU·
- art. 950 c.c.·
- compensazione spese di lite·
- distanze legali·
- onere della prova
- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 29/08/2013, n. 19867Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UCCELLA Fulvio - Presidente - Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere - Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere - Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere - Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28060-2007 proposto da: SANITAS FISIOKINESITERAPIA DI RO IA AN & C. S.A.S. 00682020193 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore Sig. IA AN RO, RO IA AN [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell'avvocato NATALE MICHELA, rappresentati e difesi dagli avvocati TAVORMINA VALERIO, TANZARELLA IACARLO giusta delega in atti; - ricorrenti - contro REGIONE LOMBARDIA 80050050154 in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale Dott. ROBERTO FORMIGONI, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORLANDI MARINELLA giusta delega in atti; …Leggi di più...
- esclusione·
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- consistenza·
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- struttura medica specialistica convenzionata·
- diritto soggettivo·
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- organizzazione territoriale·
- servizio sanitario nazionale
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 04/09/2004, n. 17908Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente - Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere - Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere - Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NUOVA TIBERINA BENI IMMOBILI S.P.A. GIÀ TIBERINA BENI IMMOBILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II N. 33, presso l'avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso; - ricorrente - contro SOCIETÀ ITALIANA CONDOTTE ACQUA S.P.A. in persona, del legale …Leggi di più...
- diminuzione del valore del bene o del relativo godimento·
- condizioni·
- edificio costruito in prossimità di linea ferroviaria, a distanza inferiore a quella di legge·
- diritto all'indennizzo "ex" art. 46 della legge n. 2359 del 1865·
- successiva realizzazione di opera pubblica di potenziamento della linea ferroviaria·
- esclusione·
- indennizzabilità "ex" art. 46 legge cit·
- espropriazione per pubblico interesse (o utilità)·
- responsabilità per danni conseguenti all'esecuzione di opere di pubblica utilità
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255 , ed in particolare l'art. 5;
Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380 ;
Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042 ;
Veduto il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 , convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766 , ed in particolare l'art. 8;
Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808 , ed in particolare l'art. 9;
Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971 , il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;
Considerato, altresi', che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973 ;
Tenuto conto che presso l'Universita' di Milano prestano servizio due tecnici laureati incaricati, aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, della piu' volte citata legge n. 808/1977 ;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere ad assegnare al suddetto ateneo due posti di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservati per l'immissione in ruolo di altrettante unita' di personale incaricato a tempo indeterminato;
Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica Istruzione;
Decreta:
I due posti di tecnico laureato, indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:
UNIVERSITA' DI MILANO
Facolta' di medicina e chirurgia:
istituto di clinica medica generale e terapia medica III. . posti 1 Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituto di scienze fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . posti 1