Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2019, n. 82
Articolo 1Articolo 3
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27 agosto 2019
Art. 2.

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 27 agosto 2019
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