Articolo 2 - Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 2005
Art. 2.

((Finalita' del trattamento)) ((1. Il trattamento dei dati personali contenuti in un sistema di informazioni creditizie e' effettuato dal gestore e dai partecipanti esclusivamente per finalita' correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, per valutare la situazione finanziaria e il merito creditizio degli interessati o, comunque, la loro affidabilita' e puntualita' nei pagamenti.
2. Non puo' essere perseguito alcun altro scopo, specie se relativo a ricerche di mercato e promozione, pubblicita' o vendita diretta di prodotti o servizi))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2005
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