Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 settembre 1986
Art. 4. Trattamento normale di riversibilita' per il decesso del pensionato 1. In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la pensione diretta, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni, in base ai dati indicati nel decreto di liquidazione del trattamento diretto secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1, previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa dello stesso coniuge superstite.
2. Con le modalita' indicate nel comma 1 la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni anche in mancanza dei dati relativi alle generalita' degli stessi nel provvedimento di concessione della pensione diretta, previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.
3. Senza provvedimento formale si procede altresi' in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.
4. In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresi' nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonche' nei casi di consolidamento. Le predette operazioni hanno luogo senza adozione di provvedimento formale.
5. La direzione provinciale del tesoro provvede anche alla liquidazione del trattamento normale di riversibilita' a favore degli altri aventi diritto mediante formale provvedimento, adottato in base alla documentata istanza degli interessati e alle risultanze degli accertamenti disposti ai fini del riconoscimento dei necessari requisiti.
6. La direzione provinciale del tesoro da' notizia alla Direzione generale degli istituti di previdenza sia dell'avvenuta concessione della pensione di riversibilita', sia della variazione o della cessazione della pensione stessa.
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell' art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , come modificato dall' art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436 .
Nota all'art. 4:
Il testo dell' art. 9 della legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), quale sostituito dall' art. 2 della legge n. 436/1978 , e' il seguente:
"Art. 9. - Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, puo' disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalita' dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilita'.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti puo' essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".
Entrata in vigore il 24 settembre 1986
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