Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 settembre 1986
Art. 7. Liquidazione della pensione provvisoria 1. Nei casi di cessazione dal servizio del dipendente che abbia titolo a conseguire la pensione diretta ovvero nei casi di decesso del dipendente che lasci familiari aventi titolo ad ottenere la pensione indiretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio determinato in base ai servizi, risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio, purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge. Nulla e' innovato per quanto riguarda i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione.
2. La concessione del trattamento provvisorio e' disposta in base ad apposita comunicazione diretta alla competente direzione provinciale del tesoro dall'ente indicato nel comma 1, contenente le seguenti indicazioni: importo della pensione annua lorda da corrispondere; numero degli anni di servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio, in base ai quali e' stata determinata la pensione provvisoria da corrispondere; eta' massima di collocamento a riposo in base alla legge, al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; generalita' del coniuge e dei figli minorenni; ammontare degli eventuali acconti corrisposti; altri dati ritenuti necessari.
3. La comunicazione di cui al comma 2 - unitamente a una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente le informazioni ritenute necessarie nonche' l'impegno a denunciare tempestivamente all'ufficio erogatore il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento della pensione e degli annessi assegni accessori - e' trasmessa almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione. Nel caso in cui la data di collocamento a riposo non sia conosciuta con anticipo e nel caso di morte del dipendente, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria e' trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone con precedenza assoluta sugli affari correnti l'immediato pagamento della pensione spettante.
4. La direzione provinciale del tesoro da' notizia dell'avvenuta concessione della pensione provvisoria alla Direzione generale degli istituti di previdenza, segnalando il numero di iscrizione attribuito e trasmettendo copia della comunicazione di cui al comma 2. La predetta Direzione generale adotta il provvedimento formale di concessione del trattamento definitivo con la procedura prevista dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6.
5. Ai fini del riscontro successivo dei pagamenti, gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Direzione generale degli istituti di previdenza attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
6. La pensione provvisoria di riversibilita' viene liquidata anche a favore del coniuge e degli orfani minorenni del dipendente deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio diretto.
7. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione il disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, procede, in attesa della registrazione del provvedimento formale, alla corresponsione in via provvisoria, al coniuge superstite ed agli orfani minori, della pensione che ad essi compete ai sensi delle vigenti disposizioni.
8. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta, indiretta o di riversibilita' risultante dal provvedimento di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.
9. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai dirigenti e al personale degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/09/1986, n. 217 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 24 settembre 1986
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