Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 settembre 1986
Art. 8. Revoca o modifica del provvedimento
Ricupero di somme indebitamente corrisposte 1. Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204 , 205 , 206 , 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell' art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428 . Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all' articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315 .
2. Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilita', ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione e' tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo.
Note all' art. 8 :
- Gli articoli 204 , 205 , 206 , 207 e 208 del D.P.R. n. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), compongono, con l'art. 203, il titolo IV di detto testo unico, che si riporta qui di seguito integralmente:
"Titolo IV REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO
Art. 203 (Competenza). - Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 204 (Motivi). - La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' avere luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo del servizio, nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Art. 205 (Iniziativa e termini). - La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.
Art. 206 (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dall'interessato.
Art. 207 (Revoca o modifica su domanda nuova). - Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Art. 208 (Perdita del diritto alla pensione di riversibilita). - Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca.
Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni.
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma.
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti".
- L' art. 3 della legge n. 428/85 (il cui argomento e' enunciato nelle note alle premesse), cosi' dispone:
"Art. 3 (Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ). - La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.
All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e' aggiunto il seguente comma:
"Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".
Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.
La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione".
- Il testo dell' art. 26 della legge n. 315/1967 (il cui argomento figura nelle note alle premesse), e' il seguente:
"Art. 26. - I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica e' ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;
b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza.
oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa quando:
c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;
d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.
Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'".
Entrata in vigore il 24 settembre 1986
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