Articolo 5 bis del Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553
Articolo 5Articolo 6
Versione
24 dicembre 1996
Art. 5-bis. ((1. Se non e' possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall' articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale , il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare piu' vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima)).
Entrata in vigore il 24 dicembre 1996
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