Articolo 3 del Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 ottobre 1996
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso puo' essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309.".
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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