Articolo 18 delle Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Articolo 17Articolo 19
Versione
21 luglio 1983
Art. 18.
Inquadramento funzionale


Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, sara' costituita entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto una commissione paritetica per la identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in relazione alla organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti, al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali.
I lavori della commissione dovranno concludersi con apposite articolate proporzioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'inquadramento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica, entro e non oltre la vigenza contrattuale.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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