Livelli retributivi
Gli stipendi iniziali annui lordi sono stabiliti secondo i livelli retributivi indicati nella tabella di cui all'allegato 2. Nella stessa tabella sono stabiliti gli stipendi iniziali della prima qualifica professionale della qualifica di collaboratore tecnico professionale e delle qualifiche dirigenziali.
La progressione economica di ciascun livello retributivo e degli stipendi iniziali delle qualifiche di cui al precedente comma si articola in otto classi biennali del 6% costante sullo stipendio iniziale del livello o della qualifica, e in successivi scatti biennali del 2,50% costante computato sul valore stipendiale dell'8ª classe.
Per gli appartenenti alla prima qualifica professionale ed alla qualifica di collaboratore tecnico professionale gli stipendi tabellari previsti al compimento del 6°, 12°, 18°, 24° anno, secondo la progressione di cui al precedente comma, sono maggiorati di un importo annuo fisso pari, rispettivamente, a L. 1.500.000, 3.000.000, 6.000.000, 9.000.000. Ciascuna delle predette maggiorazioni ha effetto fino alla data del conseguimento di quella successiva.
Per gli enti di ricerca le maggiorazioni di cui al precedente comma possono essere rispettivamente anticipate fino ad un massimo di cinque anni non riassorbibili per i collaboratori tecnico-professionali che si sottopongano a giudizio di valutazione che accerti il merito della produzione scientifico-tecnica realizzata dal collaboratore tecnico professionale, nel limite del 15% dei relativi posti.
Lo stipendio annuo onnicomprensivo dei vice direttori generali resta rapportato a quello previsto al 1 gennaio 1983 per i direttori generali, con la riduzione del 5%.