Aspetti normativo-organizzativi dell'attivita' legale
L'attivita' legale negli enti e' espletata presso uffici legali, ai sensi dell' art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , giusto il disposto dell' art. 15 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , previsti nell'ordinamento dei servizi di ciascun ente, la cui organizzazione e' assicurata dalla funzione di coordinamento ai livelli centrali e periferici.
Agli uffici legali sara' garantito il necessario supporto amministrativo e tecnico di collaborazione, adeguato qualitativamente-quantitativamente e funzionalmente dipendente dagli uffici stessi, nonche' idonea dotazione di mezzi strumentali.
Gli aspetti organizzativi generali, anche per quanto attiene alle esigenze di collaborazione degli uffici legali con il direttore generale ed i dirigenti delle unita' funzionali ed operative, nonche' la rilevazione della osservanza degli obblighi connessi al rapporto di impiego sono fissati dall'ordinamento dei servizi.
Gli incarichi di coordinamento, sia a livello centrale che periferico, sono conferiti al personale legale sulla base delle specifiche e peculiari esigenze di funzionalita' dei singoli uffici.