Articolo 6 delle Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
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21 luglio 1983
Art. 6.
Orario di lavoro


La durata settimanale dell'orario di lavoro e' fissata in 38 ore effettive documentate attraverso sistemi automatici di rilevazione per tutti gli appartenenti al comparto. Diverse modalita' saranno stabilite per particolari posizioni e/o situazioni con le procedure di cui al terzo comma del precedente art. 2.
L'articolazione dell'orario di lavoro e' disciplinata in conformita' ai seguenti principi:
flessibilita' degli orari entro fasce predeterminate.
Il completamento delle ore eventualmente effettuate in meno sara' definito secondo le esigenze dell'amministrazione;
le articolazioni degli orari giornalieri e settimanali ("settimana corta", "orario spezzato", "orario prolungato") sono stabilite con specifico riferimento all'ottimale utilizzazione delle strutture e in relazione alle esigenze del servizio e dell'utenza. Allo scopo di far fronte ad adempimenti non rinviabili in determinati periodi dell'anno potra' essere prevista, anche per una sola parte del personale, una concentrazione degli orari nei periodi stessi, con corrispondente riduzione dell'orario negli altri periodi dell'anno;
le turnazioni dovranno essere predisposte secondo una precisa disciplina, anche per quanto attiene ai controlli, per particolari servizi al fine di consentire livelli produttivi adeguati ai carichi di lavoro, una maggiore disponibilita' delle strutture in favore dell'utenza e un migliore sfruttamento degli impianti o per le esigenze degli organi di amministrazione nonche' per attivita' da espletare necessariamente nei giorni festivi in relazione alla natura del servizio. A tal fine, saranno individuati con le procedure di cui al terzo: comma del precedente art. 2, nell'ambito dei programmi generali degli enti, i servizi interessati alla turnazione e quantificate le relative esigenze. Per esigenze particolari, di carattere temporaneo od eccezionale, potranno essere disposte specifiche turnazioni. L'orario iniziale dei turni non puo' sovrapporsi all'orario normale di servizio o a quello di altri turni in misura superiore a 30 minuti. Nell'individuazione del personale da inserire nei turni sara' privilegiata, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'adesione volontaria, fermo restando che tale adesione comporta l'obbligatoria partecipazione ai turni stessi;
i dirigenti delle unita' organiche sono responsabili del mancato esercizio del potere di controllo loro spettante, in particolare, sull'osservanza da parte del personale dell'orario di lavoro, salve le diverse modalita' contenute nella specifica disciplina di cui al primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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