Articolo 28 delle Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici
Articolo 27
Versione
21 luglio 1983
Art. 28.
Sussidi, borse di studio, mutui edilizi


L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , e' fissato in L.
500.000. L'importo del sussidio puo' essere elevato fino a L. 1.500.000, previo parere della commissione del personale, in casi di assoluta ed eccezionale gravita'.
Gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato sono stabiliti rispettivamente in L. 350.000 e L. 500.000.
Il secondo periodo del punto 5) dell'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 , e' cosi' modificato:
"I mutui verranno erogati ove il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non siano proprietari, ne' assegnatari e locatari con patto di futura vendita o riscatto, di alcun alloggio nel comune di residenza o in quello della sede di lavoro.
I predetti mutui vanno corrisposti per un importo non eccedente l'80% della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente documentata fino ad un massimo di 75 milioni di lire".
Lo stesso punto 5) dell'allegato 6 viene cosi' integrato:
"A tali mutui, coperti con garanzia ipotecaria e con le necessarie assicurazioni sull'immobile, si applica un tasso di interesse agevolato a carico del dipendente pari al tasso di interesse legale maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto".
Al citato allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 e' aggiunto il seguente comma:
"In tale limite dovra' essere ricompreso il "costo reale" inerente ai prestiti, calcolato quale differenza tra lo interesse leale a carico del dipendente ed il tasso di remunerazione dei depositi bancari dei singoli enti".
Entrata in vigore il 21 luglio 1983
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