Provvedimento: In tema di Tributi doganali, tanto prima che dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, la pretesa della amministrazione finanziaria, che derivi dalla correzione di errore, consistente dall'applicazione di una voce di tariffa diversa da quella applicata al momento dell'importazione, con riguardo a merci di cui resti incontestata la qualificazione, l'identificazione, la quantità ed il valore, non è soggetta a decadenza semestrale, ma unicamente a prescrizione quinquennale (artt. 27 della legge 25 settembre 1940 n. 1424, 6 del d.P.R. 2 febbraio 1970 n. 62, 74 ed 84 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43). ( V 4825/81, mass n 415534; ( V 1330/80, mass n 404855).*
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