Provvedimento: […] Dopo aver fissato i confini del nuovo punto franco, sulla base della planimetria annessa, all'articolo 2 precisa che l'area costituita in punto franco è considerata fuori della linea doganale a norma dell'articolo 1 della legge 25 settembre 1940, n.1424. Sulla linea di quanto già fissato per l'intero porto franco di TE, si stabilisce che nell'area stessa, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si possono compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.
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