Art. 2. Capitale sociale 1. Il capitale della socita' EUR S.p.a. e' costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.
2. Il capitale sociale di cui al comma 1 e' attribuito, all'atto della costituzione della societa' EUR S.p.a., nella misura del dieci per cento al comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il capitale sociale di cui al comma 1 e' attribuito, all'atto della costituzione della societa' EUR S.p.a., nella misura del dieci per cento al comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.