Articolo 2 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 304
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 settembre 1999
Art. 2. Capitale sociale 1. Il capitale della socita' EUR S.p.a. e' costituito dal patrimonio stimato ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. La commissione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 definisce il valore nominale di ciascuna azione.
2. Il capitale sociale di cui al comma 1 e' attribuito, all'atto della costituzione della societa' EUR S.p.a., nella misura del dieci per cento al comune di Roma e per la restante quota al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 21 settembre 1999
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