Articolo 22 del Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Articolo 21Articolo 23
Versione
28 maggio 1989
ARTICOLO 22
DOCUMENTAZIONE PER LA REVISIONE
Alla domanda di revisione occorre allegare la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) certificato del Tribunale competente, attestante l'assenza nel quinquennio precedente di procedure concorsuali;
c) dichiarazioni IVA o bilanci o riclassificazione dei bilanci resa nelle forme di cui all'art. 9, relativi al quinquennio antecedente la domanda di revisione, necessari per dimostrare la cifra di affari globale in lavori di cui all'art. 18;
d) certificati del Casellario giudiziale, della Procura della Repubblica e della Pretura competenti, nonche' il certificato di residenza e stato di famiglia per la rappresentanza legale e la direzione tecnica dell'impresa;
e) la documentazione indicata all'art. 4 n. 5 lett. a) o all'art. 5 n. 5 lett. a) e, per i consorzi, la documentazione indicata all'art. 18 n. 6, ove occorrente per l'accertamento del requisito richiesto al punto 4 dell'art. 18.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989
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