Articolo 24 del Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Articolo 23Articolo 25
Versione
28 maggio 1989
ARTICOLO 24
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: CONSEGUENZE
1. Nel caso in cui l'impresa non richieda, entro il termine stabilito dal precedente articolo, la revisione della propria iscrizione, viene sospeso il rilascio dei certificati di iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori.
2. Decorso inutilmente il termine di mesi 18 della suddetta scadenza, l'iscrizione viene ridotta di ufficio all'importo di cui all'articolo 20, con delibera dell'Organo competente.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989
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