Articolo 17 del Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Articolo 16Articolo 18
Versione
28 maggio 1989
ARTICOLO 17
REVISIONE: ORGANI COMPETENTI
(Art. 6, 2° comma della legge 15 novembre 1986 n. 768 )
1. Le imprese iscritte nell'Albo Nazionale dei Costruttori sono soggette alla revisione delle iscrizioni conseguite con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
2. Il Comitato Centrale ed i Comitati Regionali per l'Albo Nazionale dei Costruttori provvedono ad effettuare la revisione delle iscrizioni nell'ambito dei valori di rispettiva competenza.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989
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