Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 maggio 1982
Art. 9. Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni
o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi

Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.
I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Entrata in vigore il 2 maggio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente