Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 maggio 1982
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Versione
29 dicembre 1989
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1989, N. 398))
Entrata in vigore il 29 dicembre 1989
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