Art. 8. Consiglio della scuola
Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente piu' corsi o indirizzi di diploma, e' costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.
Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonche' i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente piu' corsi o indirizzi di diploma, e' costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.
Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonche' i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .