Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 maggio 1982
Art. 8. Consiglio della scuola

Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente piu' corsi o indirizzi di diploma, e' costituito un unico consiglio presieduto dal direttore.
Per la composizione e le attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano le disposizioni di cui all' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , relativo ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonche' i commi secondo e terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Entrata in vigore il 2 maggio 1982
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