PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 , sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificata dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell' articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".