Articolo 5 del Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Articolo 4Articolo 6
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19 maggio 2020
Art. 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27
(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 , sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 ". -------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 , come modificata dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell' articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".
Entrata in vigore il 19 maggio 2020
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