2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 reca «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti».
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, reca «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali».