Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243
Articolo 4Articolo 6
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23 agosto 2006
Art. 5. Percentualizzazione della invalidita' permanente 1. La percentualizzazione della invalidita' permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidita' e relative modalita' d'uso, approvate con il decreto del Ministro della sanita' in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.
2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.
Note all'art. 5:
- Il decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 reca «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti».
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, reca «Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti"; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali».
Entrata in vigore il 23 agosto 2006
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